6 June 2025

CCNL Agenti di Commercio: siglato il rinnovo economico

Con l’intesa è previsto il riconoscimento delle provvigioni anche sulle vendite ai consumatori privati tramite e-commerce

Nei giorni scorsi è stata siglata l’intesa sul nuovo accordo economico collettivo applicato ai circa 200mila Agenti e Rappresentanti di Commercio operanti nel settore commerciale. Il nuovo accordo economico collettivo, valido dal 1° luglio 2025 al 30 giugno 2029, introduce diverse novità significative.

Una delle modifiche più rilevanti riguarda la tutela degli agenti in caso di cambiamenti unilaterali da parte delle aziende mandanti. L’accordo, infatti, uniforma le disposizioni relative alle variazioni di zona a quelle già previste per il settore Industria, rafforzando la posizione dell’agente nel caso in cui l’azienda decida di modificare provvigioni, prodotti o clientela. Inoltre, viene specificato che l’azienda mandante ha il dovere di fornire all’agente tutte le informazioni necessarie per lo svolgimento dell’incarico.

Le Parti Sociali hanno anche perfezionato le norme sul periodo di comportamento e sugli anticipi provvigionali. È stato chiarito che il compenso per il patto di non concorrenza ha una natura complementare rispetto alle altre indennità previste dalla legge e dall’accordo, e non può essere assorbito da queste. Un altro punto qualificante dell’intesa è il riconoscimento delle provvigioni anche sulle vendite ai consumatori privati tramite e-commerce. Al termine del mandato, tutte le somme extra-provvigionali corrisposte dall’azienda mandante saranno considerate nel calcolo di vari istituti contrattuali e legali, come le variazioni contrattuali, il FIRR (Fondo Indennità Risoluzione Rapporto), l’indennità suppletiva di clientela, l’indennità meritocratica, l’indennità sostitutiva del preavviso e l’indennità per il patto di non concorrenza post-contrattuale. Nel caso in cui il contratto di agenzia sia stipulato con una società di persone, l’indennità di fine rapporto verrà corrisposta anche se la pluralità dei soci dovesse venire meno a causa di scioglimento della società, pensionamento, invalidità o decesso.

L’intesa prevede anche un aumento dei massimali per il calcolo del FIRR, migliorando così l’importo che l’agente riceverà al termine del mandato. A partire dal 1° gennaio 2026, i limiti provvigionali per il calcolo delle indennità in caso di scioglimento del contratto saliranno fino a 18mila euro per gli agenti senza esclusiva e fino a 36mila euro per quelli con esclusiva.

Anche la gestione delle controversie è stata aggiornata, con l’introduzione di apposite commissioni sindacali per la risoluzione delle dispute tra agente e mandante. Per le controversie relative alle indennità di fine rapporto, la conciliazione in sede sindacale potrà essere svolta esclusivamente dalle associazioni di categoria che hanno firmato l’accordo, anche attraverso le Commissioni Paritetiche Territoriali. 

Infine, sul piano sociale, l’intesa introduce importanti novità a favore della tutela della genitorialità e della paternità. All’agente di commercio padre viene riconosciuta la possibilità di assentarsi dall’attività per un massimo di 20 giorni entro cinque mesi dalla nascita o adozione del figlio, con la garanzia che l’azienda mandante non potrà risolvere il contratto, il quale rimarrà comunque sospeso.